Art. 5 - Organizzazione ed attività

Art. 5 - Organizzazione ed attività

Nel conformare la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio attraverso idonei strumenti di programmazione nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti, l'Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali secondo le modalità definite nel presente regolamento.
I criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica sono approvati dal Senato Accademico. A tal fine il Senato Accademico, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche e le Facoltà, definisce ed approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica, stabilendone la validità in termini di durata anche ai fini di successive verifiche. I criteri adottati devono essere utilizzati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in funzione della programmazione e della distribuzione delle risorse per la ricerca fra le aree scientifico-disciplinari e le strutture scientifiche, nonchè della distribuzione delle risorse per la didattica fra le Facoltà, tenuto conto della produttività nel periodo precedente.
L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi indicati nell'apposito elenco allegato allo Statuto, le cui tipologie funzionali sono definite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Fatte salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo è preposto un direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, che esercita autonomi poteri di spesa ed organizza le risorse strumentali ed umane assegnate, il quale opera conformemente alle direttive generali del Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali qualora istituiti.
L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di Ateneo che ingenerino forme di responsabilità civile verso terzi, patrimoniali (amministrative e civili) e professionali, con esclusione della responsabilità amministrativo-contabile per la quale è prevista una copertura assicurativa a vantaggio dell’ente. Tali forme di copertura assicurative riguardano tutti coloro che amministrano e dirigono l’Ateneo a vario titolo così come risulta dall’elenco allegato a questo Regolamento.
Circa i limiti, la copertura assicurativa non può estendersi a fatti e ad atti che concretino un'azione od omissione dolosa o colposa grave che cagioni un danno risarcibile nei confronti dell'Università. La copertura assicurativa non può inoltre essere estesa al danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi concretantesi in un'azione od omissione che il responsabile abbia commesso con dolo o colpa grave nell'esercizio dell'attività amministrativo-contabile. In entrambi i casi, se la violazione sia derivata dall'esecuzione di deliberati di organi collegiali, i membri degli organi stessi che non abbiano fatto constare il proprio motivato dissenso sono parimenti responsabili in solido. Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 44 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 l’Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l’assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell’espletamento dei compiti d’ufficio.
La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione.
Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell’interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l’Università.
In tali ipotesi, l’Università, nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora già corrisposte. E’ in ogni caso richiesto il parere di congruità del competente Ordine degli avvocati di cui all’art. 636, primo comma, c.p.c.
In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali già corrisposte ed è tenuto a rimborsare all’Università le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.
Il Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, concorda con l’Avvocatura dello Stato le modalità e le condizioni per consentire ai dipendenti dell’Università che lo desiderino di avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.

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