Titolo 2 - ORGANI DI ATENEO

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Art. 6 - Regolamenti elettorali

Art. 6 - Regolamenti elettorali

La competenza degli organi in funzione dell'approvazione e dei pareri richiesti sui regolamenti elettorali riguardanti l'insediamento ed il rinnovo degli organi dell'Università e delle rappresentanze in seno ai medesimi è elencata nella tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 2..

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Art. 7 - Incompatibilità istituzionali

Art. 7 - Incompatibilità istituzionali

Fatta eccezione per il Rettore ed il Direttore Amministrativo, la carica di membro del Senato Accademico è in ogni caso incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

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Capo 1 - Rettore

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Art. 8 - Elezione

Art. 8 - Elezione

Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari e straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, individuata mediante apposito procedimento elettorale.

La convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Decano eccetto nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, nel qual caso la convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Pro Rettore.
In via ordinaria le elezioni devono tenersi il sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. In caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, gli adempimenti elettorali devono essere comunque espletati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito dai componenti del Consiglio degli Studenti, si fa riferimento al mandato in corso in seno all’organo basato su atto formale di nomina, alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore. Nei casi di situazioni di prorogatio per scadenza del mandato alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore, hanno titolo a concorrere all'elezione del Rettore i componenti del Consiglio degli Studenti in prorogatio.
Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, il computo nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori deve essere riferito alla situazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori risultante alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale avranno svolgimento le elezioni per il Rettore, comprendendo nel computo dei docenti e dei ricercatori suddetti i nuovi assunti e le unità trasferite da altra sede, nonché le unità risultanti in congedo ed aspettativa a tale data, con l'unica esclusione dei trasferiti ad altra sede o collocati in quiescenza a tutto il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.
Tutto il personale tecnico-amministrativo è suddiviso in collegi elettorali.
Le modalità delle elezioni sono contenute nel Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di sette giorni dalla terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Il Rettore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

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Capo 2 - Pro Rettore

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Art. 9 - Funzioni

Art. 9 - Funzioni

Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore nel caso di sua anticipata cessazione, provvedendo ai conseguenti adempimenti elettorali, da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il Pro Rettore, con proprio decreto, deve indire le elezioni per il rinnovo del Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente e sono state attribuite le relative funzioni al Pro Rettore. Con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio. Con lo stesso decreto, il Pro Rettore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo partecipanti all'elezione del Rettore che devono tenersi almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni del Rettore secondo le modalità di cui all'art. 8.
Il Rettore eletto a seguito di elezioni anticipate viene nominato con decreto del Ministro. A detto decreto consegue la cessazione dalle funzioni del Pro Rettore nominato dal Rettore cessato. Il Pro Rettore cessato può essere rinominato con decreto del Rettore eletto.

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Capo 3 - Senato Accademico

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Art. 10 - Elezioni

Art. 10 - Elezioni

Ai fini dell'elezione di un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate dallo Statuto, si applica la Tabella di corrispondenza fra i Settori Scientifico-disciplinari e le otto aree scientifiche individuate nello Statuto, che fa parte integrante del regolamento elettorale relativo. L'approvazione di tale Tabella di corrispondenza compete al Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche.
L'elettorato attivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.
L'elettorato passivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma è riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori di ruolo confermati e non.

L'elettorato passivo è suddiviso fra le aree in base all'inquadramento dei singoli professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nei settori scientifico-disciplinari, applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.

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Capo 4 - Consiglio di Amministrazione

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Art. 11 - Funzionamento

Art. 11 - Funzionamento

Le funzioni di segretario dell'organo, con voto deliberativo, sono svolte dal Direttore Amministrativo.

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Capo 5 - Consiglio degli Studenti

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Art. 12 - Insediamento

Art. 12 - Insediamento

Dovendo essere disciplinate le modalità di elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti nel Regolamento degli Studenti sul quale, ai sensi dell'art. 12.1 a) dello Statuto, il Consiglio degli Studenti esprime parere obbligatorio, onde consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva il necessario adeguamento del vigente regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo Sport, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU e nei Consigli di Facoltà.
Successivamente al proprio insediamento, il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere obbligatorio sul Regolamento degli Studenti.

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Art. 13 - Funzionamento

Art. 13 - Funzionamento

Il Consiglio degli Studenti elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di tre giorni dalla votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Il Segretario del Consiglio degli Studenti è designato dall'organo a maggioranza relativa.
Il Presidente ed il Segretario del Consiglio degli Studenti restano in carica per un biennio accademico.
Al Presidente del Consiglio degli Studenti compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'organo. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze dell'organo che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se non approvati seduta stante, devono essere sottoposti all'approvazione dell'organo nella prima seduta utile successiva.
I pareri e le proposte emessi dal Consiglio degli Studenti a termini di Statuto nei confronti di altri organi assumono carattere deliberativo. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario ed il riferimento all'adunanza dell'organo. I pareri e le proposte sono trasmessi, a cura del Segretario dell'organo agli organi ed agli uffici competenti.
I pareri sugli argomenti di cui all'art. 12, 1° comma dello Statuto che devono obbligatoriamente essere sottoposti al Consiglio degli Studenti si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli Studenti intendendosi realizzata la trasmissione con l'effettiva ricezione degli atti contenenti i pareri richiesti da parte del Presidente o del Segretario dell'organo.
Per le riunioni dell'organo, l'Università garantisce al Consiglio degli Studenti il supporto logistico. Per le esigenze di segreteria, il Consiglio degli Studenti si avvale del competente ufficio dell'Amministrazione dell'Università.
Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno, denominato "regolamento del Consiglio degli Studenti" a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti.

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