Art. 8 - Elezione

Art. 8 - Elezione

Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari e straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, individuata mediante apposito procedimento elettorale.

La convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Decano eccetto nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, nel qual caso la convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Pro Rettore.
In via ordinaria le elezioni devono tenersi il sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. In caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, gli adempimenti elettorali devono essere comunque espletati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito dai componenti del Consiglio degli Studenti, si fa riferimento al mandato in corso in seno all’organo basato su atto formale di nomina, alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore. Nei casi di situazioni di prorogatio per scadenza del mandato alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore, hanno titolo a concorrere all'elezione del Rettore i componenti del Consiglio degli Studenti in prorogatio.
Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, il computo nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori deve essere riferito alla situazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori risultante alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale avranno svolgimento le elezioni per il Rettore, comprendendo nel computo dei docenti e dei ricercatori suddetti i nuovi assunti e le unità trasferite da altra sede, nonché le unità risultanti in congedo ed aspettativa a tale data, con l'unica esclusione dei trasferiti ad altra sede o collocati in quiescenza a tutto il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.
Tutto il personale tecnico-amministrativo è suddiviso in collegi elettorali.
Le modalità delle elezioni sono contenute nel Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di sette giorni dalla terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Il Rettore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

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