Art. 9 - Funzioni
Art. 9 - FunzioniIl Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore nel caso di sua anticipata cessazione, provvedendo ai conseguenti adempimenti elettorali, da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il Pro Rettore, con proprio decreto, deve indire le elezioni per il rinnovo del Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente e sono state attribuite le relative funzioni al Pro Rettore. Con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio. Con lo stesso decreto, il Pro Rettore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo partecipanti all'elezione del Rettore che devono tenersi almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni del Rettore secondo le modalità di cui all'art. 8.
Il Rettore eletto a seguito di elezioni anticipate viene nominato con decreto del Ministro. A detto decreto consegue la cessazione dalle funzioni del Pro Rettore nominato dal Rettore cessato. Il Pro Rettore cessato può essere rinominato con decreto del Rettore eletto.