Art. 10 - Elezioni
Art. 10 - ElezioniAi fini dell'elezione di un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate dallo Statuto, si applica la Tabella di corrispondenza fra i Settori Scientifico-disciplinari e le otto aree scientifiche individuate nello Statuto, che fa parte integrante del regolamento elettorale relativo. L'approvazione di tale Tabella di corrispondenza compete al Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche.
L'elettorato attivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.
L'elettorato passivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma è riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori di ruolo confermati e non.
L'elettorato passivo è suddiviso fra le aree in base all'inquadramento dei singoli professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nei settori scientifico-disciplinari, applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.