Capo 5 - Consiglio degli Studenti

Capo 5 - Consiglio degli Studenti admin

Art. 12 - Insediamento

Art. 12 - Insediamento

Dovendo essere disciplinate le modalità di elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti nel Regolamento degli Studenti sul quale, ai sensi dell'art. 12.1 a) dello Statuto, il Consiglio degli Studenti esprime parere obbligatorio, onde consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva il necessario adeguamento del vigente regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo Sport, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU e nei Consigli di Facoltà.
Successivamente al proprio insediamento, il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere obbligatorio sul Regolamento degli Studenti.

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Art. 13 - Funzionamento

Art. 13 - Funzionamento

Il Consiglio degli Studenti elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di tre giorni dalla votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Il Segretario del Consiglio degli Studenti è designato dall'organo a maggioranza relativa.
Il Presidente ed il Segretario del Consiglio degli Studenti restano in carica per un biennio accademico.
Al Presidente del Consiglio degli Studenti compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'organo. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze dell'organo che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se non approvati seduta stante, devono essere sottoposti all'approvazione dell'organo nella prima seduta utile successiva.
I pareri e le proposte emessi dal Consiglio degli Studenti a termini di Statuto nei confronti di altri organi assumono carattere deliberativo. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario ed il riferimento all'adunanza dell'organo. I pareri e le proposte sono trasmessi, a cura del Segretario dell'organo agli organi ed agli uffici competenti.
I pareri sugli argomenti di cui all'art. 12, 1° comma dello Statuto che devono obbligatoriamente essere sottoposti al Consiglio degli Studenti si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli Studenti intendendosi realizzata la trasmissione con l'effettiva ricezione degli atti contenenti i pareri richiesti da parte del Presidente o del Segretario dell'organo.
Per le riunioni dell'organo, l'Università garantisce al Consiglio degli Studenti il supporto logistico. Per le esigenze di segreteria, il Consiglio degli Studenti si avvale del competente ufficio dell'Amministrazione dell'Università.
Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno, denominato "regolamento del Consiglio degli Studenti" a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti.

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