Art. 17 - Dipartimenti Universitari clinici
Art. 17 - Dipartimenti Universitari cliniciL'istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l'assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento, è approvata dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.
I Dipartimenti Universitari Clinici operano, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, come previsto da protocolli d'intesa tra Università, Regione Friuli Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti, stipulati a seguito dell' approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un'interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell'Ateneo, in particolare con quella assistenziale, attraverso la previsione di Dipartimenti misti. Tali interazioni funzionali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il parere obbligatorio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Senato Accademico.