Art. 18 - Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto

Art. 18 - Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto

I Direttori d'Istituto, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore, restando in carica per il triennio accademico 1996/99 e comunque non oltre i termini stabiliti per il riassorbimento degli Istituti secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto.

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