Art. 23 - Consigli dei corsi di studio
Art. 23 - Consigli dei corsi di studioEntro il 30 settembre 1997 i Consigli di Corso di laurea in carica, in quanto non più previsti dallo Statuto, sono sciolti. Contemporaneamente cessano dalla carica i Presidenti di Corso di laurea. Lo scioglimento opera anche nei casi in cui la Facoltà non abbia nel frattempo deliberato la costituzione dei Consigli di corso di studio.
I Presidenti dei Consigli di Corso di laurea, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati e restano in carica comunque non oltre il termine stabilito per lo scioglimento dei Consigli di Corso di laurea secondo quanto previsto dal comma precedente.
Per ogni corso di studio i Consigli di Facoltà in carica possono deliberare entro il termine di cui al comma precedente, ed anche successivamente, la costituzione di un Consiglio di corso di studio con almeno tre professori di ruolo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 dello Statuto.
La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonchè la durata dei mandati dei Consigli dei corsi di studio sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del presente regolamento.