Art. 8 - Rimborsi spese di viaggio

Art. 8 - Rimborsi spese di viaggio

1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute compete, per i viaggi in ferrovia o mezzi di navigazione, nel limite del costo del biglietto.

2. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione dei biglietti di viaggio originali e delle relative carte d’imbarco, in caso di viaggio aereo.

3. E’ ammesso il rimborso di eventuali diritti di agenzia per prenotazioni aeree.
4. Fermo restando che, per regola generale, documenti sostitutivi dell’originale di viaggio, come copie o duplicati, non danno diritto al rimborso delle spese, solo in caso di ritiro della documentazione originale, da parte delle Compagnie di trasporto, è ammesso il rimborso tramite presentazione di una ricevuta sostitutiva o di copia conforme all’originale rilasciata dalle suddette Compagnie.
5. In caso di smarrimento del biglietto di viaggio, dovrà essere allegata la denuncia presso l’Autorità preposta; è prevista la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato in caso di smarrimento delle sole carte d’imbarco.
6. Il rimborso dei biglietti aerei acquistati attraverso Internet (electronic ticket) è ammesso dietro presentazione della conferma di prenotazione e (ove possibile) delle relative carte d’imbarco.

7. Oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di :

a )uno scompartimento singolo in carrozza di 1a classe con letti, per i professori ordinari a partire dalla 3° classe e per il personale con qualifica di Dirigente e di Direttore amministrativo;
b) un posto letto in carrozza di 1a classe con letti, per i professori ordinari fino alla 2° classe di stipendio, per i professori straordinari e per i professori associati;
c) una cuccetta di 1° classe per il rimanente personale, ovvero posto letto in carrozza di 2a classe qualora più conveniente;
d) supplementi;
e) prenotazione del posto;
f) deposito bagagli.

8. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica, fatte salve le disposizioni dell’art. 1 c. 468 L. n. 296/2006.

9. In caso di uso del mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale corrispondente allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell’eventuale indennità di funzione o di altro assegno pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10.

10. Al personale, dipendente e non, autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete una indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina, vigente nel tempo.
11. L’interessato deve indicare, sotto la sua responsabilità, il numero di chilometri percorsi. L’Amministrazione si riserva di effettuare un controllo; in caso di palese difformità tra quanto dichiarato ed il chilometraggio previsto dalle tabelle ACI o da altro sito idoneo, sarà applicata la soluzione più equa.
12. Nel caso dell’utilizzo del mezzo proprio per missioni nel comune sede di servizio, i relativi rimborsi chilometrici saranno sottoposti a tassazione.
13. E’ consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo (scontrino pedaggio o estratto conto TelePass); in mancanza di tale documento non è consentito il relativo rimborso di spesa.

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