Art. 11 - Indennità di trasferta o diaria - Missioni all'estero

Art. 11 - Indennità di trasferta o diaria - Missioni all'estero

Il diritto all’indennità di trasferta o diaria, si acquisisce solo in caso di missioni all’estero, e allorché l’incarico venga svolto per almeno 4 ore.
Per le missioni che rispettano i predetti requisiti la diaria è liquidata in ragione di indennità giornaliera.
Il dipendente che non dovesse acquisire titolo all’indennità di trasferta, ha diritto ai rimborsi delle spese di viaggio sostenute per il servizio reso fuori dalla sede di servizio.
Per le missioni effettuate all’estero, in alternativa alla attribuzione dell’intera indennità di trasferta tabellare, è consentito, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso della spesa sostenuta per l’alloggio in albergo, con riduzione di un terzo della diaria. Il costo del pernottamento, e di conseguenza la riduzione della diaria, vanno attribuiti alla giornata di inizio dello stesso pernottamento.

L’indennità di trasferta per missioni continuative effettuate all’estero, è ridotta a 3/4 della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni; comunque, per le missioni continuative nella stessa località, l’indennità cessa di essere corrisposta oltre il 240° giorno.

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