Art. 2

Art. 2

E’ autorizzata la partecipazione dei dottorandi ai gruppi di ricerca con finanziamento ministeriale e C.N.R., a condizione che la cooptazione del dottorando nel progetto di ricerca sia definita in base alla dichiarazione formale preventiva resa dal responsabile del fondo ministeriale 40% o 60% ovvero contratto o contributo C.N.R., il quale attesti che detta cooptazione avviene nell’interesse esclusivo della ricerca per la quale il fondo è finalizzato, previo parere favorevole del Coordinatore ovvero del Collegio dei docenti del dottorato in questione.
Sono da considerarsi improponibili, perchè non legittimi, corrispettivi per collaborazione, notule rimborsi forfettari, gettoni ecc., atteso che l'attività dei dottorandi nei gruppi di ricerca si qualifica sempre e soltanto come attività di addestramento, dovuta alla stessa stregua della partecipazione a lezioni, seminari ed alla preparazione della dissertazione finale.
In alternativa con le provvidenze eventualmente già disposte dalle Università è possibile finanziare con i fondi della ricerca relativi a progetti, nei quali i dottorandi siano formalmente inseriti, ovvero con fondi a tal fine messi a disposizione da istituzioni esterne mediante apposite clausole convenzionali, le spese incontrate dai dottorandi medesimi, spese inerenti a viaggi necessari alla realizzazione del programma di ricerca e che richiedano l'utilizzo di particolari strumentazioni non esistenti in loco, rilevamenti, misurazioni, ecc.
Anche la partecipazione a momenti di ricerca presso laboratori nazionali e stranieri deve comportare un impegno attivo e documentato del dottorando.
Il viaggio ed il soggiorno debbono essere preventivamente approvati dal Coordinatore, se di durata inferiore ai sei mesi, ovvero dal Collegio dei Docenti. Affinchè le relative spese possano gravare sui fondi della ricerca, esse devono inoltre figurare sui fondi della ricerca; esse devono inoltre figurare sia a preventivo che a consuntivo del programma del gruppo responsabile della specifica ricerca ed essere da idonea documentazione, unitamente ad una relazione scritta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Le spese rimborsabili saranno le seguenti:
- spese relative al viaggio (treno II classe; nel caso in cui la sede non fosse raggiungibile a mezzo ferrovia potranno essere rimborsate le spese del mezzo pubblico sostitutivo di pari categoria; aereo per le isole e per l’estero); (*)

- spese per il vitto Euro 16,53 per un pasto, Euro 33,00 per due pasti nella giornata in base alle modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. 395/88 salvo modifiche che interverranno nella normativa per quanto riguarda la rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti; (**)
- spese relative al pernottamento (alloggio di 2a categoria);
- eventuale iscrizione a simposi o congressi.

La copertura delle spese di cui sopra dovrà essere effettuata al dottorando su presentazione di idonea documentazione di spesa (biglietti di viaggio, fatture o ricevute fiscali relative al pernottamento, ai pasti ed eventuali iscrizioni). Non potranno essere rimborsate da parte dell'Università commissioni di agenzia imputate per servizi di intermediazione.
Si potrà inoltre provvedere a rimborsi per eventuali iscrizioni su presentazione di fattura del Comitato organizzatore del convegno o congresso anche comprensiva di pernottamento e vitto presso Fondazioni da saldarsi direttamente al Comitato o alla Fondazione interessata.
Le presenti modifiche si intendono per viaggi effettuati con decorrenza gennaio 1991.

(*) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 22.6.1995, punto 10 G), è stato autorizzato il rimborso delle spese ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, che, in tale veste, si rechino a convegni ufficiali promossi in campo nazionale o internazionale, applicando nei loro confronti la disciplina adottata dal Consiglio di Amministrazione per i dottorandi di ricerca - per la parte riguardante le spese vive - ed ammettendo l’uso del mezzo aereo purchè motivato.
La relativa spesa sarà imputata sul cap. 1/1/2 “Indennità di missione e rimborso spese”del bilancio universitario.
(**) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 24.6.1994, punto 10 E), è stato espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle spese di vitto dei dottorandi di ricerca, in occasione di spostamenti all’estero, purchè non vi sia incompatibilità con la normativa vigente.
Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 18.5.1995, punto 10 C), è stato ammesso il rimborso delle spese di vitto sulla base della presentazione di documentazione ancorchè non corrispondente alla tipologia fiscale nazionale, e comunque entro limiti di spesa previsti per il rimborso dei pasti sul territorio italiano per il personale dello Stato, ed in particolare per il personale non docente.

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