Art. 3 - Composizione, nomina e durata
Art. 3 - Composizione, nomina e durata1. La composizione del Nucleo, la nomina e la durata in carica dei suoi membri sono disciplinate dallo Statuto. All’inizio del mandato, il Rettore definisce il numero dei componenti del Nucleo, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 32-bis, comma 2, dello Statuto.
2. Alla scadenza del mandato del Rettore, i membri del Nucleo restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio, provvedendo agli adempimenti previsti dalla legge.
3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri del Nucleo, il Rettore provvede alla surrogazione, secondo le modalità previste dell’art.32-bis dello Statuto. I membri del Nucleo possono essere riconfermati nella carica una sola volta consecutivamente.
4. Gli organi accademici definiscono le incompatibilità per i membri del Nucleo, salva diversa previsione di legge e dello Statuto.
5. Il Nucleo decade nel caso in cui non venga convocato per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente. I singoli membri decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.