Art. 1

Art. 1

E' istituita la Commissione di coordinamento dell'Ateneo per i problemi di orientamento e tutorato degli studenti composta da un rappresentante per ogni Facoltà designato dai rispettivi Consigli tra i professori di ruolo di I o II fascia.
Compito della Commissione è di assicurare il coordinamento tra le Facoltà e gli organi accademici per quanto concerne problemi di interesse generale, organizzare servizi di utilità comune e di intrattenenre rapporti con l'esterno (e con le rappresentanze degli studenti, in particolare per la collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio).

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