Art. 2
Art. 2Ogni Facoltà attiva una corrispondente Commissione composta preferibilmente dal rappresentante nella Commissione di Ateneo e dai Presidenti dei Corsi di laurea e di Diploma universitario, dai Direttori delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuola di specializzazione o loro delegati e da un rappresentante designato dalle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Facoltà.
Le Commissioni di Facoltà svolgono la loro attività in stretto coordinamento con la Commissione di Ateneo.
E' compito delle Commissioni di Facoltà provvedere all'organizzazione e al funzionamento del servizio di orientamento e in particolare:
1) coordinare l'assistenza agli studenti nella scelta dei piani di studio;
2) elaborare una guida di indirizzo/orientamento per la scelta motivata della Facoltà e per un corretto proseguimento degli studi. La guida, stampata dal Centro-Stampa dell'Ateneo, deve essere aggiornata su base annuale;
3) dare agli studenti informazioni sugli sbocchi professionali.