Art. 3 - (*)

Art. 3 - (*)

E' compito isituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13 della Legge 19.11.1990, n. 341.
I docenti e ricercatori svolgono i compiti di tutorato loro attribuiti mediante la pratecipazione a gruppi per settore disciplinare cui gli studenti si rivolgono in corrispondenza alle loro esigenze.
Ogni gruppo provvede alla ripartizione dei compiti al proprio interno.

(*) Il riconoscimento del progetto CAMPUS prevede l’attivazione del tutorato.

I tutori accompagneranno gli studenti durante l’iter formativo, fornendo loro in particolare assistenza nelle fasi di interazione tra momento teorico e momento operativo. Tale attività si concreterà principalmente nell’assistenza didattica e nel collegamento tra docenti ed allievi, sia per quanto attiene i contenuti formativi, sia per gli aspetti pratico-logistici. Il progetto di tutorato così formulato prevede l’utilizzo di esperti esterni.
Il C.d.A. dd. 6.2.1997, su proposta del S.A. dd. 22.1.1997, ai fini dell’attivazione del tutorato in parola, ha deliberato:

a) di stipulare contratti di diritto privato con esperti esterni all’Ateneo, prevedendo un compenso da determinarsi in questa sede, tenendo conto che il tetto massimo rimborsabile dalla Comunità Europea è di Euro 25,82.-- lordi per ora;
b) b) di prevedere, ad integrazione, questa nuova forma di tutorato per i corsi di diploma universitario.
Il C.d.A. dd. 30.9.1997, su proposta del S.A. dd. 19.9.1997, ha successivamente integrato la delibera dd. 6.2.1997 ammettendo esplicitamente la possibilità che funzioni di tutorato possano essere affidate – al ricorrere delle altre condizioni, formali e sostanziali – anche a personale tecnico-amministrativo, fatta salva la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.

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