Art. 2
Art. 2I dipendenti ammessi alla fruizione di detti permessi non devono superare contemporaneamente il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
I dipendenti ammessi alla fruizione di detti permessi non devono superare contemporaneamente il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.