Art. 9

Art. 9

In fase transitoria, limitatamente all'anno accademico 2001/2002, i termini per la presentazione delle domande rimangono fissati come segue:

- entro il 31 luglio per i permessi finalizzati ad attività di livello sub-universitario;

- entro il 15 ottobre per la frequenza di corsi e/o altre attività di livello universitario e post-universitario.

I termini di pubblicazione all'albo della Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo-Gestione Funzionale, delle graduatorie degli ammessi ad usufruire dei permessi, rimangono fissati come segue:

- entro il 30 settembre per i permessi finalizzati ad attività a livello sub-universitario;
- entro il 15 novembre per la frequenza di corsi e/o altre attività a livello universitario o post-universitario.

Qualora i corsi inizino prima della data di comunicazione il dipendente è autorizzato ad iniziare la frequenza degli stessi con riserva, fatta salva, in caso di mancata assegnazione, l'applicazione di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 7.

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