Art. 2

Art. 2

Le prestazioni a pagamento nell'interesse di terzi vengono suddivise in due tipi:
a) prestazioni di routine, quali: analisi, controlli, tarature, elaborazione dati, prove ed esperienze, nelle quali vengono forniti i risultati delle prove senza alcun commento;
b) prestazioni di consulenza tecnica o scientifica di carattere straordinario, contratti e convenzioni a contenuto complesso ovvero richiedenti specifiche attività di ricerca scientifica o attività didattica e di aggiornamento.

NOTA: Le elencazioni sub a) e b), sono indicative ed esemplificative, non tassative. La distinzione ha scopo di pratica gestione. Le prestazioni sub a) hanno una tariffa approvata ed aggiornata annualmente, ciò in quanto sono standard, eseguibili "in serie". Per differenza, tutte le altre rientrano nella categoria b).
La distinzione tra convenzioni e contratti non ha carattere tecnico, in quanto tutte le prestazioni a) e b) sono l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera, ma ha carattere indicativo dato l'uso non tecnico che viene fatto dei due vocaboli.

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