Art. 4
Art. 4La richiesta di prestazioni deve essere presentata direttamente alle Strutture dell'Università.
Il Rettore è il solo a poter sottoscrivere i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza.
I Direttori delle Strutture con autonomia gestionale e di spesa sottoscrivono, per procura del Rettore, i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza, sulla base dello schema contrattuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.
NOTA: Effetti della procura e competenza del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione viene data preventivamente con l'approvazione dello schema contrattuale e con la garanzia dell'utile minimo del 10% (art. 9).