Art. 4

Art. 4

La richiesta di prestazioni deve essere presentata direttamente alle Strutture dell'Università.
Il Rettore è il solo a poter sottoscrivere i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza.
I Direttori delle Strutture con autonomia gestionale e di spesa sottoscrivono, per procura del Rettore, i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza, sulla base dello schema contrattuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

NOTA: Effetti della procura e competenza del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione viene data preventivamente con l'approvazione dello schema contrattuale e con la garanzia dell'utile minimo del 10% (art. 9).

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