Art. 8

Art. 8

Per le prestazioni di tipo a) il Consiglio della Struttura determinerà annualmente il tariffario delle prestazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione prima dell'inizio di ogni anno accademico.
Per le prestazioni di tipo b), il Consiglio della Struttura fisserà, di volta in volta, il relativo ammontare, insieme al piano d'impiego.

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