Art. 9
Art. 9Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si terrà conto:
a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
b) delle spese di viaggio e missioni del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
c) dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione. In via ordinaria, per le prestazioni tipo a) e b) questo resta fissato nella misura del 5% della tariffa stessa e sarà utilizzato da parte della Struttura dell'Università, Dipartimento o Clinica per spese di attrezzature;
d) del costo del personale non docente che collabora alla prestazione.
Il costo del personale non docente viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in ragione di ora (o frazione di ora) di impiego;
e) di eventuali altre voci di spesa ritenute imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
f) dell'utile, che non può essere inferiore al 10% del provento globale concordato col committente.
Ai fini della determinazione delle tariffe delle prestazioni medesime potrà essere fatto riferimento a quelle vigenti presso gli enti territoriali, a quelle degli ordini professionali e a quelle determinate in base a disposizioni normative di carattere generale.
Gli utili sono costituiti dal provento globale netto (cioè provento globale lordo meno IVA, bollo, registro), diminuito degli importi di cui ai punti: a), b), c) d), ed e).
NOTA: I contributi assistenziali dovuti sulla retribuzione del personale, posti a carico dell'Amministrazione, vanno computati nella quota relativa alla voce "spese", prima della determinazione dell'utile.