Art. 11

Art. 11

Al Fondo comune di Ateneo è destinato il 20% degli utili delle prestazioni del tipo a) e b), da suddividere secondo i seguenti criteri:
il Fondo viene suddiviso annualmente tra tutto il personale non docente che non abbia maturato titolo a compensi per aver collaborato alla esecuzione delle prestazioni, e fra quello che pur avendolo riceverebbe un minor compenso rispetto al primo, per la parte necessaria alla equiparazione, in proporzione ai giorni effettivamente retribuiti nell'anno di riferimento.

Per ogni singola persona i compensi di cui sopra non possono superare il 30% della retribuzione annua complessiva.

NOTA: La "retribuzione annua complessiva" di cui all' art. 66 D.P.R. 11.7.1980 n.382 per il pagamento dei proventi derivanti da prestazioni del personale universitario è data dal trattamento economico fondamentale che compete al dipendente in rapporto alla posizione giuridica rivestita nella carriera di appartenenza:
stipendio base, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, assegno pensionabile, assegno aggiuntivo, assegno speciale, aggiunta di famiglia, retribuzione per eventuale incarico di insegnamento od eventuale incarico di supplenza, indennità "De Maria"; relativi all'anno precedente il pagamento, compresi gli arretrati in esso riscossi.
Sono da intendersi esclusi gli emolumenti previsti da istituti economici che si richiamano a modalità di servizio connesse a situazioni di rischio per la salute: indennità meccanografica, di lavoro nocivo; od alla effettiva presenza in servizio, ovvero che discendono direttamente dalle prestazioni del servizio oltre il normale orario di ufficio: compenso incentivante, compenso per lavoro straordinario; nonché le indennità di trasferta per incarichi di missione.
Sono esclusi i proventi derivanti dalle prestazioni in conto terzi.

admin