Art. 12

Art. 12

Al personale docente e non docente che collabora alla esecuzione delle prestazioni è riservata una quota che, entro il limite degli utili, non può superare il 50% del provento globale netto.

La ripartizione della quota tra il personale che collabora alle prestazioni di tipo a), è riferita alla quota parte della sua collaborazione, precisata in concreto dal Direttore della Struttura, e avviene anche secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

- personale docente delle due fasce di professore di ruolo e professori incaricati:.........................3

- personale del ruolo dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento e personale
docente a partire dalla settima qualifica funzionale: ..........................................................2
- personale non docente dalla prima alla sesta qualifica funzionale: ...........................................1,5

Alle persone che sottoscrivendo la relazione finale assumono responsabilità in proprio, i valori dei coefficienti delle relative categorie sono aumentati di una unità.
Per le altre prestazioni alla ripartizione degli utili partecipano solo i docenti interessati alla convenzione o al contratto, oltre che il personale non docente che ha collaborato alla prestazione, in proporzione al contributo effettivamente fornito, valutato dal Consiglio della Struttura.
Per ogni singola persona i compensi di cui sopra non possono superare il 30% della retribuzione annua complessiva.
Il Consiglio della Struttura dell'Università che ha eseguito la prestazione è tenuto a compilare alla fine di ciascun trimestre l'elenco del personale che ha collaborato all'esecuzione delle prestazioni medesime determinandone gli importi ad essi spettanti.

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