Art. 13

Art. 13

Gli utili residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti della ripartizione di cui ai precedenti articoli 10, 11, e 12 e delle minori spese sostenute debbono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico e alle spese di funzionamento delle Struttura dell'Università che hanno eseguito le prestazioni. Tali utili residui dovranno comunque essere non inferiori al 10% dell'utile della prestazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in sede di predisposizione del conto consuntivo annuale, accerterà gli utili di cui al primo comma indicando al contempo la quota parte destinata a spese di investimento e quella destinata a spese di funzionamento delle Strutture dell'Università.
A tale fine il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle indicazioni formulate dai predetti organismi.

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