Art. 1
Art. 1Considerata l'opportunità di favorire l'utilizzo di tutte le potenzialità interne dell'Ateneo, anche in funzione di una maggiore economicità della spesa e di una sicura affidabilità delle prestazioni, gli Istituti, Dipartimenti e Cliniche sono autorizzati a concordare fra di loro e con l'Amministrazione universitaria, lo scambio di tutte quelle attività e servizi previsti dall'art. 66 del D.P.R 382/80 e dall'art. 49 del T.U., ad esclusione della ricerca e della docenza.
Ai fini di cui al presente regolamento, per attività di consulenza si intendono quelle prestazioni eseguite all'interno dell'Università da Dipartimenti, Istituti e Cliniche, in favore reciproco, avvalendosi delle proprie strutture, e che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Università.
Non sono disciplinate dal presente regolamento le prestazioni di ricerca e di consulenza di Istituti, Cliniche e Dipartimenti anche in rapporto a servizi di diagnosi e cura che rientrano nelle convenzioni in atto con strutture pubbliche di assistenza e regolate dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria.