Art. 2

Art. 2

Le prestazioni a pagamento vengono suddivise in due tipi:

A) prestazioni di routine, quali analisi, controlli, tarature, elaborazione dati, prove ed esperienze, nelle quali vengono forniti i risultati delle prove senza alcun commento;
B) prestazioni di consulenza tecnica o scientifica di carattere straordinario e comunque a contenuto complesso, e prestazioni di opera intellettuale.
Quando la prestazione presupponga l'appartenenza ad un ordine professionale, l'incarico potrà essere affidato soltanto ad un professore iscritto all'albo.

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