Art. 2
Art. 2Le prestazioni a pagamento vengono suddivise in due tipi:
A) prestazioni di routine, quali analisi, controlli, tarature, elaborazione dati, prove ed esperienze, nelle quali vengono forniti i risultati delle prove senza alcun commento;
B) prestazioni di consulenza tecnica o scientifica di carattere straordinario e comunque a contenuto complesso, e prestazioni di opera intellettuale.
Quando la prestazione presupponga l'appartenenza ad un ordine professionale, l'incarico potrà essere affidato soltanto ad un professore iscritto all'albo.