Art. 3
Art. 3I Dipartimenti, gli Istituti e le Cliniche che effettuano prestazioni a pagamento sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
a) tutte le prestazioni devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Direttori di Istituto, di Dipartimento e di Clinica, sentiti i rispettivi Consigli;
b) i risultati delle analisi, prove, ecc. sono rimessi direttamente al richiedente dall' Istituto, Dipartimento e Clinica, con le modalità indicate dall'art. 6;
c) ogni Istituto, Dipartimento e Clinica deve avere un registro nel quale vanno trascritte le notizie richieste dalla normativa vigente;
d) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo quanto disposto dagli art. 10,11,12 e 13.