Art. 8

Art. 8

Per le prestazioni di tipo A) il Consiglio di Istituto, Dipartimento e Clinica utilizzerà il tariffario vigente per il conto terzi.
Per le prestazioni di tipo B) il Consiglio di Istituto, Dipartimento o Clinica fisserà di volta in volta il corrispettivo della prestazione, in relazione al tipo ed alla complessità della prova, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, insieme al piano di impiego.

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