Art. 9
Art. 9Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si terrà conto:
a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
b) delle spese di viaggio e missioni del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
c) dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione. In via ordinaria per le prestazioni di tipo A) e B) questo resta fissato nella misura del 5% della tariffa stessa e sarà utilizzato da parte dell'Istituto, Dipartimento e Clinica per spese per attrezzature;
d) di eventuali altre voci di spesa ritenute imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
e) dell'onorario relativo alla prestazione ragguagliato, ove esistente, a quello minimo previsto dagli ordini professionali.