Art. 11

Art. 11

Al fondo comune di Ateneo è destinato il 20% degli utili delle prestazioni di tipo A ) e B) da suddividere secondo i seguenti criteri. Il fondo viene suddiviso trimestralmente in parti uguali tra tutto il personale non docente; ogni persona parteciperà alla suddivisione limitatamente alle quote derivanti da prestazioni a cui essa non abbia preso parte. Per ogni singola persona i compensi di cui sopra sommati a quelli per il conto terzi non possono superare il 30% della retribuzione annua complessiva.

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