Art. 12
Art. 12Al personale docente e non docente che collabora all'esecuzione delle prestazioni, è riservata una quota che, entro il limite degli utili, è pari al 50% del provente globale.
La ripartizione della quota tra il personale che partecipa direttamente alle prove è riferita alla quota parte di effettiva partecipazione e avviene secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:
- personale docente delle due fasce di professore di ruolo e professori incaricati: 3;
- personale del ruolo dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento e personale non docente a partire dalla settima qualifica funzionale: 2;
- personale non docente dalla prima alla sesta qualifica funzionale: 1,5;
Alle persone che sottoscrivendo la relazione finale assumono responsabilità in proprio, i valori dei coefficienti delle relative categorie sono aumentati di un'unità.
Qualora invece le relazioni finali siano costituite da perizie e progetti, alla ripartizione degli utili partecipano solo i docenti interessati, oltre che il personale non docente che ha collaborato alla prestazione in proporzione al contributo effettivamente fornito valutato dal Consiglio di Istituto, di Dipartimento e di Clinica.
Per ogni singola persona i compensi di cui sopra non possono superare il 30% della retribuzione annua complessiva, sommati a quelli derivanti dalla partecipazione alle prestazioni in conto terzi.
Il Consiglio di Istituto, Dipartimento e Clinica che ha eseguito la prestazione è tenuto a compilare alla fine di ciascun trimestre l'elenco del personale che ha collaborato all'esecuzione delle prestazioni medesime determinandone gli importi ad essi spettanti.