Art. 13

Art. 13

Gli utili residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti della ripartizione di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12 e delle minori spese sostenute debbono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico ed alle spese di funzionamento dell'Istituto, Dipartimento e Clinica, che hanno eseguito le prestazioni.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in sede di predisposizione del conto consuntivo annuale, accerterà gli utili di cui al primo comma indicando al contempo la quota parte destinata a spese di investimento e quella destinata a spese di funzionamento dei Dipartimenti, degli Istituti e delle Cliniche.

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