Art. 13
Art. 13Gli utili residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti della ripartizione di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12 e delle minori spese sostenute debbono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico ed alle spese di funzionamento dell'Istituto, Dipartimento e Clinica, che hanno eseguito le prestazioni.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Università , in sede di predisposizione del conto consuntivo annuale, accerterà gli utili di cui al primo comma indicando al contempo la quota parte destinata a spese di investimento e quella destinata a spese di funzionamento dei Dipartimenti, degli Istituti e delle Cliniche.