Art. 1
Art. 101.-	L'Università degli Studi di Trieste può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, mediante:
	nuove assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, nel qual caso vigono le procedure di reclutamento previste dal regolamento in materia vigente;
	trasformazione, su richiesta dei dipendenti di ruolo, dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
02.-	I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione.