Art. 14 - Inventari
Art. 14 - InventariOgni Settore tiene un inventario con autonoma numerazione per il proprio materiale bibliografico.
	Il materiale bibliografico viene inventariato al costo d'acquisto, o al valore di stima o di mercato se pervenuto per causa diversa dall'acquisto. Detto valore è sistematicamente ammortizzato.
	Ogni Settore tiene un autonomo inventario per beni mobili.
	L'inventario del materiale bibliografico e quello dei beni mobili vengono tenuti a norma di legge.