Art. 14 - Inventari

Art. 14 - Inventari

Ogni Settore tiene un inventario con autonoma numerazione per il proprio materiale bibliografico.
Il materiale bibliografico viene inventariato al costo d'acquisto, o al valore di stima o di mercato se pervenuto per causa diversa dall'acquisto. Detto valore è sistematicamente ammortizzato.
Ogni Settore tiene un autonomo inventario per beni mobili.
L'inventario del materiale bibliografico e quello dei beni mobili vengono tenuti a norma di legge.

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