Art. 21 - Casi di sospensione ordinaria del servizio al pubblico

Art. 21 - Casi di sospensione ordinaria del servizio al pubblico

Il servizio al pubblico può essere sospeso per un periodo non superiore ad un mese l'anno, per espletare le necessarie operazioni di riordino, disinfestazione e pulizia dei locali dei Settori.

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