Capo 8 - Prestito interbibliotecario nazionale e internazionale

Capo 8 - Prestito interbibliotecario nazionale e internazionale admin

Art. 27 - Prestito nazionale

Art. 27 - Prestito nazionale

I Settori provvedono nell’interesse di docenti e studenti laureandi a richiedere in prestito ad altre biblioteche nazionali tutte quelle opere che non sono reperibili all’Università o nelle biblioteche cittadine.

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Art. 28 - Modalità di prestito

Art. 28 - Modalità di prestito

Ogni richiesta va registrata con l’indicazione della data e del nome del richiedente; successivamente si riporterà la data di arrivo dell’opera e quella della sua restituzione.

Per tali opere c’è l’obbligo della consultazione in sede.

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Art. 29 - Prestito internazionale

Art. 29 - Prestito internazionale

Docenti e studenti laureandi si avvalgono del servizio del prestito internazionale, che viene svolto presso la Biblioteca Generale, per quelle opere che non sono reperibili in campo nazionale.

Le richieste vanno inoltrate all’estero a qualsiasi biblioteca anche oltre oceano, purché risulti disposta a inviare l’opera in consultazione.

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Art. 30 - Modalità di prestito

Art. 30 - Modalità di prestito

Per lo svolgimento del lavoro vengono applicate le stesse norme previste per il prestito nazionale.

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