Art. 29 - Prestito internazionale
Art. 29 - Prestito internazionaleDocenti e studenti laureandi si avvalgono del servizio del prestito internazionale, che viene svolto presso la Biblioteca Generale, per quelle opere che non sono reperibili in campo nazionale.
Le richieste vanno inoltrate all’estero a qualsiasi biblioteca anche oltre oceano, purché risulti disposta a inviare l’opera in consultazione.