Art. 4 - Lavori in economia
Art. 4 - Lavori in economiaAi sensi dell'art. 62 del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, i lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Nel caso di cui alla lettera a) i lavori vengono svolti con materiali e con mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Università.
Nel caso di cui alla lettera b) si provvede mediante affidamento ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento. All'atto dell'affidamento dei lavori vengono stabilite le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.