Titolo 2 - ORGANI DI ATENEO
Titolo 2 - ORGANI DI ATENEO adminCapo 1 - Rettore
Capo 1 - Rettore adminArt. 6 - Il Rettore / funzioni
Art. 6 - Il Rettore / funzioni1. Il Rettore rappresenta l'Università, presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive delibere. Cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo. Ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo ed esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo.
2. Solo in caso di necessità ed urgenza, il Rettore adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell’Organo competente nelle sua prima adunanza.
3. Il Rettore, sulla base degli indirizzi definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, provvede alla stesura del piano di sviluppo pluriennale, tenuto conto del parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.
4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro-Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro-Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore in caso di sua anticipata cessazione, provvedendo, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento generale di Ateneo, ai conseguenti adempimenti elettorali da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Rettore può altresì avvalersi della collaborazione di altri professori ordinari e straordinari da lui nominati con proprio decreto.
6. Per la durata del mandato il Rettore può rinunciare, nei limiti previsti dall’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, all’esercizio dell’attività didattica.
Art. 7 - Il Rettore / elezione
Art. 7 - Il Rettore / elezione1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari, a tempo pieno, dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, da individuare mediante apposito procedimento elettorale.
2. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà, dopo un intervallo da definire nel regolamento generale di Ateneo, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E’ eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Rettore dura in carica tre anni ed è rieleggibile in modo consecutivo per una sola volta.
Capo 2 - Senato Accademico
Capo 2 - Senato Accademico adminArt. 8 - Il Senato accademico / funzioni
Art. 8 - Il Senato accademico / funzioni1. Il Senato accademico ha competenza in materia di programmazione e verifica dello sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento della ricerca e della didattica.
2. Il Senato accademico:
a) approva il piano di sviluppo pluriennale presentato dal Rettore ai sensi dell'art. 6;
b) assegna alle Facoltà i posti di docente di prima e seconda fascia e di ricercatore, esprimendo contestualmente parere obbligatorio sulla destinazione al relativo settore scientifico-disciplinare concorsuale in funzione della programmazione di Ateneo;
c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su richiesta delle Facoltà;
d) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione del personale tecnico ed amministrativo fra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
e) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
f) sentite le Facoltà, propone annualmente al Consiglio di amministrazione l'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;
g) promuove iniziative di carattere generale volte a favorire anche l'acquisizione, da parte delle strutture, di contratti e convenzioni di ricerca e attività in conto terzi;
h) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;
i) approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica;
l) approva l’attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, con il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti per le strutture didattiche;
m) sentiti i Dipartimenti, delibera in materia di afferenza agli stessi;
n) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di amministrazione; approva il regolamento didattico di Ateneo sentite le Facoltà; approva il regolamento degli studenti sentito il Consiglio degli studenti; esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
o) assume le necessarie iniziative per dare concreta attuazione all'orientamento ed al tutorato degli studenti, di cui al precedente art. 2, primo comma;
p) è competente per ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall’ordinamento didattico, da norme legislative e dal presente Statuto, o comunque concernente la programmazione e la verifica dello sviluppo dell’Ateneo ed il coordinamento della ricerca e della didattica.
3. Il Senato accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
Art. 9 - Il Senato accademico / composizione
Art. 9 - Il Senato accademico / composizione1. Il Senato accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di ricerca. Del Senato accademico fa parte altresì il Presidente del Consiglio delle strutture scientifiche, il quale rappresenta anche l'area scientifica di appartenenza.
2. Ai fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al comma precedente, l’elettorato passivo è attribuito ai professori di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori.
3. L’elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l’elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.
4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato accademico per l’ipotesi di avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.
5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L’elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti.
Capo 3 - Consiglio di amministrazione
Capo 3 - Consiglio di amministrazione adminArt. 10 - Il Consiglio di amministrazione / funzioni
Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione / funzioni1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo.
2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti, il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;
c) approvare le variazioni di bilancio;
d) determinare, su proposta del Senato accademico, i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
e) deliberare i programmi edilizi dell’Ateneo ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato accademico;
f) adottare, su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
g) approvare la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
h) approvare le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
i) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo.
Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione / composizione
Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione / composizione1. Il Consiglio di amministrazione è composto da: Rettore; Pro-Rettore; Direttore amministrativo; Direttore regionale delle entrate; un rappresentante della Regione F.V.G.; un rappresentante della Provincia di Trieste; un rappresentante del Comune di Trieste; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trieste; sei rappresentanti del personale docente (due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori); un rappresentante delle strutture scientifiche; quattro rappresentanti degli studenti; tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.
3. I rappresentanti degli Enti esterni concorrono alla determinazione del numero legale solo se presenti.
4. Il rappresentante delle strutture scientifiche viene eletto dal Consiglio delle Strutture Scientifiche nel proprio ambito all’atto del rinnovo del Consiglio di amministrazione.
Capo 4 - Consiglio degli studenti
Capo 4 - Consiglio degli studenti adminArt. 12 - Il Consiglio degli studenti
Art. 12 - Il Consiglio degli studenti1.Il Consiglio degli studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:
a)regolamento degli studenti;
b)regolamenti didattici di Ateneo;
c)organizzazione dei servizi di supporto alla didattica;
d)misure attuative del diritto allo studio;
e)tasse e contributi a carico degli studenti;
f)utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti;
g)organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
h)promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2.Sugli stessi argomenti il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli studenti.
3.Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Universitario per lo sport, del Consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dei Consigli di Facoltà, che eleggono un Presidente. Le modalità della elezione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento degli studenti.
4.Il Consiglio degli studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti..
5.L’Università garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all’espletamento dei propri compiti istituzionali.