Art. 7 - Il Rettore / elezione
Art. 7 - Il Rettore / elezione1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari, a tempo pieno, dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, da individuare mediante apposito procedimento elettorale.
2. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà, dopo un intervallo da definire nel regolamento generale di Ateneo, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E’ eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Rettore dura in carica tre anni ed è rieleggibile in modo consecutivo per una sola volta.