Capo 2 - Senato Accademico

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Art. 8 - Il Senato accademico / funzioni

Art. 8 - Il Senato accademico / funzioni

1. Il Senato accademico ha competenza in materia di programmazione e verifica dello sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento della ricerca e della didattica.
2. Il Senato accademico:

a) approva il piano di sviluppo pluriennale presentato dal Rettore ai sensi dell'art. 6;
b) assegna alle Facoltà i posti di docente di prima e seconda fascia e di ricercatore, esprimendo contestualmente parere obbligatorio sulla destinazione al relativo settore scientifico-disciplinare concorsuale in funzione della programmazione di Ateneo;
c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su richiesta delle Facoltà;
d) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione del personale tecnico ed amministrativo fra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
e) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
f) sentite le Facoltà, propone annualmente al Consiglio di amministrazione l'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;
g) promuove iniziative di carattere generale volte a favorire anche l'acquisizione, da parte delle strutture, di contratti e convenzioni di ricerca e attività in conto terzi;
h) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;
i) approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica;
l) approva l’attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, con il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti per le strutture didattiche;
m) sentiti i Dipartimenti, delibera in materia di afferenza agli stessi;
n) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di amministrazione; approva il regolamento didattico di Ateneo sentite le Facoltà; approva il regolamento degli studenti sentito il Consiglio degli studenti; esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
o) assume le necessarie iniziative per dare concreta attuazione all'orientamento ed al tutorato degli studenti, di cui al precedente art. 2, primo comma;
p) è competente per ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall’ordinamento didattico, da norme legislative e dal presente Statuto, o comunque concernente la programmazione e la verifica dello sviluppo dell’Ateneo ed il coordinamento della ricerca e della didattica.
3. Il Senato accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

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Art. 9 - Il Senato accademico / composizione

Art. 9 - Il Senato accademico / composizione

1. Il Senato accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di ricerca. Del Senato accademico fa parte altresì il Presidente del Consiglio delle strutture scientifiche, il quale rappresenta anche l'area scientifica di appartenenza.
2. Ai fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al comma precedente, l’elettorato passivo è attribuito ai professori di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori.
3. L’elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l’elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.
4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato accademico per l’ipotesi di avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.
5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L’elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

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