Art. 8 - Il Senato accademico / funzioni

Art. 8 - Il Senato accademico / funzioni

1. Il Senato accademico ha competenza in materia di programmazione e verifica dello sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento della ricerca e della didattica.
2. Il Senato accademico:

a) approva il piano di sviluppo pluriennale presentato dal Rettore ai sensi dell'art. 6;
b) assegna alle Facoltà i posti di docente di prima e seconda fascia e di ricercatore, esprimendo contestualmente parere obbligatorio sulla destinazione al relativo settore scientifico-disciplinare concorsuale in funzione della programmazione di Ateneo;
c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su richiesta delle Facoltà;
d) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione del personale tecnico ed amministrativo fra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
e) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
f) sentite le Facoltà, propone annualmente al Consiglio di amministrazione l'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;
g) promuove iniziative di carattere generale volte a favorire anche l'acquisizione, da parte delle strutture, di contratti e convenzioni di ricerca e attività in conto terzi;
h) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;
i) approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica;
l) approva l’attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, con il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti per le strutture didattiche;
m) sentiti i Dipartimenti, delibera in materia di afferenza agli stessi;
n) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di amministrazione; approva il regolamento didattico di Ateneo sentite le Facoltà; approva il regolamento degli studenti sentito il Consiglio degli studenti; esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
o) assume le necessarie iniziative per dare concreta attuazione all'orientamento ed al tutorato degli studenti, di cui al precedente art. 2, primo comma;
p) è competente per ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall’ordinamento didattico, da norme legislative e dal presente Statuto, o comunque concernente la programmazione e la verifica dello sviluppo dell’Ateneo ed il coordinamento della ricerca e della didattica.
3. Il Senato accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

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