Art. 12 - Il Consiglio degli studenti

Art. 12 - Il Consiglio degli studenti

1.Il Consiglio degli studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:
a)regolamento degli studenti;
b)regolamenti didattici di Ateneo;
c)organizzazione dei servizi di supporto alla didattica;
d)misure attuative del diritto allo studio;
e)tasse e contributi a carico degli studenti;
f)utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti;
g)organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
h)promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2.Sugli stessi argomenti il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli studenti.
3.Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Universitario per lo sport, del Consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dei Consigli di Facoltà, che eleggono un Presidente. Le modalità della elezione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento degli studenti.
4.Il Consiglio degli studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti..
5.L’Università garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all’espletamento dei propri compiti istituzionali.

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