Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO

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Capo 5 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

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Art. 13 - Natura e funzioni dei Dipartimenti

Art. 13 - Natura e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca dell’Università nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza.
2. E’ prevista l’istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l’assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento. Per quanto attiene alla sola attività assistenziale, i Dipartimenti Universitari Clinici operano come previsto da protocolli d’intesa tra Università e Regione Friuli-Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti.
3. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un’interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell’Ateneo, in particolare con quella assistenziale.
4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria, di gestione ed amministrativa. Pongono in essere atti di rilevanza esterna potendo, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l’Università.
5. Il Dipartimento concorre, in vista delle esigenze manifestate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di corso di laurea o di diploma, all’organizzazione delle attività didattiche mettendo a disposizione le risorse ad esso assegnate.
6. Il Dipartimento organizza, autonomamente o in collaborazione con le Facoltà, i Corsi di dottorato di ricerca e le relative attività formative, richiamandosi alla disciplina del regolamento didattico; concorre in collaborazione con le Facoltà e con altri Dipartimenti all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 341/1990.
7. Il Dipartimento dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento. Dà pareri inoltre sull’istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo.
8. L'elenco dei Dipartimenti costituiti è contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto quale parte non integrante.

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Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

1. Ogni Dipartimento comprende uno o più ambiti di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative attività. Al Dipartimento afferiscono, di norma, i professori ed i ricercatori che esplicano la loro attività nei settori di ricerca del Dipartimento stesso.
2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal regolamento di Ateneo.
3. Di norma, il limite numerico inferiore per la costituzione di un Dipartimento è previsto in sedici professori di ruolo e ricercatori. Può altresì venire approvata dal Senato accademico l’at-tivazione di Dipartimenti che non raggiungano le sedici afferenze, purché il numero di queste non sia inferiore a dodici.
4. I Dipartimenti che per qualsivoglia motivo scendano al di sotto della soglia dei dodici afferenti verranno segnalati all’attenzione del Senato accademico per gli eventuali provvedimenti che l’Organo riterrà utile adottare.
5. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa secondo il regolamento ammi-nistrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale tecnico ed amministrativo.
6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta.

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Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; presiede la Giunta; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.
3. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo che partecipa con funzioni segretariali alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

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Art. 16 - Il Direttore di Dipartimento / elezione

Art. 16 - Il Direttore di Dipartimento / elezione

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive.
2. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia; spetta, in caso di inesistenza o non rieleggibilità di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.
3. Le votazioni sono valide purchè vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.

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Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento, elencate nel precedente art. 13.
2. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il Segretario amministrativo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio .
Salvo diverse disposizioni del regolamento di Dipartimento, le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e della nomina delle rappresentanze, nonchè la loro consistenza numerica, sono determinate nel regolamento di Dipartimento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.
4. Il Consiglio di Dipartimento può avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche di Statuto dell’Università.

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Art. 18 - La Giunta di Dipartimento

Art. 18 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è un organo che coadiuva il Direttore. Il mandato è triennale. La composizione della Giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento.

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Art. 19 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

Art. 19 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

1. E’ istituito il Consiglio delle Strutture Scientifiche (C.S.S.), composto dai Direttori delle strutture stesse. Il C.S.S. formula al Consiglio di amministrazione proposte in merito alla gestione dei bilanci delle strutture rappresentate ed alla destinazione delle risorse.
2. Il Consiglio delle Strutture Scientifiche dà inoltre pareri sui seguenti argomenti:

a) piani di sviluppo pluriennale;
b) bilancio di previsione;
c) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi;
e) attivazione di centri interdipartimentali;

f) modifiche allo Statuto;
g) dà parere sulla costituzione di nuovi Dipartimenti e/o su modifica o riassetto di Dipartimenti già attivati.

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Capo 6 - Strutture didattiche / Facoltà

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Art. 20 - Le Facoltà

Art. 20 - Le Facoltà

1. Le strutture didattiche sono costituite dalle Facoltà che si articolano in corsi di studio.
2. Le Facoltà hanno la funzione di organizzare e coordinare nei loro diversi aspetti le attività didattiche per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

3. Sono organi delle Facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di Facoltà.
4. Al fine di garantire il buon funzionamento dell’attività didattica, ogni Facoltà individua i Dipartimenti che forniscono il supporto organizzativo all’attività dei singoli corsi di studio.
Le Facoltà si avvalgono altresì di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie messi a disposizione dagli organi di gestione dell’Università.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare l’istituzione di una Giunta e di Commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.
6. L’elenco delle strutture didattiche e delle relative articolazioni è riportato nella tabella B allegata.

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Art. 21 - Il Preside

Art. 21 - Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta, ove costituita, e cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Ha il dovere di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà. Presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà sull’andamento delle attività didattiche.
2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui nel ballottaggio i due candidati rice-vano lo stesso numero di voti, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a pari anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità ana-grafica.
4. Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due trienni consecutivi.
5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, presidente di corso di studio, direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di amministrazione.
6. Il Preside designa tra i professori di prima fascia della Facoltà un Vicario che lo sostituisca in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Preside Vicario è nominato con decreto del Rettore.

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Art. 22 - Il Consiglio di Facoltà

Art. 22 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà nonché dai ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata, nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione.
Il Consiglio di Facoltà delibera la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, comunque non superiore a quella degli studenti.
2. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal regolamento di Ateneo. Fatte salve le limitazioni di natura deliberativa, alle discussioni partecipa l’intero Consiglio.
4. Sono compiti principali del Consiglio di Facoltà:

a) organizzare e coordinare l’attività didattica dei corsi di studio, definire l’elenco dei corsi attivati e provvedere alla loro copertura;
b) programmare e destinare le risorse didattiche in riferimento all’utilizzo e alle chiamate di per-sonale docente e ricercatore, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e i Dipartimenti interessati;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e avanzare le relative richieste di posti di ruolo;
d) approvare la relazione annuale sull’attività didattica presentata dal Preside di Facoltà;
e) approvare la programmazione didattica dei docenti;
f) proporre le linee programmatiche relative allo sviluppo dei servizi generali di Ateneo;
g) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto dell’Università;
h) deliberare in merito ad eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai propri corsi di studio, lì ove normativamente previsto;
i) decidere in merito al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
l) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
m) sostenere le attività autogestite dagli studenti;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Ove non vengano costituiti i Consigli dei corsi di studio, gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi stessi possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo.

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Art. 23 - Comitati per la didattica

Art. 23 - Comitati per la didattica

1. Nell’ambito di ogni Consiglio di Facoltà è istituito un Comitato per la didattica con compiti di osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun percorso formativo, anche nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici.
2. Il Comitato, sulla base anche di parametri oggettivi:

- analizza l’efficacia delle scelte didattiche dei corsi di studio;
- presenta al Consiglio di Facoltà una relazione annuale sulle modalità di svolgimento dell’attività didattica nella sua accezione più ampia;
- formula proposte alla Facoltà per il miglioramento del servizio didattico complessivo.

3. Il Comitato è composto da docenti e studenti in misura paritetica e può avvalersi di esperti esterni secondo modalità definite dalla Facoltà.
4. I Comitati per la didattica devono esprimere parere sui Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso le Facoltà di afferenza con particolare riferimento alla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

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Art. 24 - Consigli dei corsi di studio

Art. 24 - Consigli dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo consiglio con almeno tre professori di ruolo secondo le norme seguenti:

- l’eventuale Consiglio è costituito da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
- la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell’eventuale regolamento di Facoltà.
- il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l’elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;
- il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso di studio, cura i rapporti con la Facoltà e l’esecuzione delle delibere del Consiglio.
2. I Consigli di corso di studio, ove costituiti, hanno i seguenti compiti principali:
a) formulare le linee programmatiche della didattica dei corsi di studio e fare proposte al Consiglio di Facoltà in ordine all’attivazione degli insegnamenti e alla loro copertura;
b) approvare i programmi degli insegnamenti di propria esclusiva e specifica competenza e predisporne il relativo coordinamento;
c) esaminare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento della laurea o del diploma e deliberare in merito;
d) formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine alle modifiche statutarie e ai piani di sviluppo dell’Università, alle richieste e alle chiamate del personale docente e ricercatore e all’utilizzo delle risorse didattiche disponibili;
e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
f) verificare con sistematicità la qualità della didattica, anche in base alle alle indicazioni del Comitato per la didattica, e adottare tutte le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
g) formulare per il Consiglio di Facoltà pareri e proposte in merito: all’autorizzazione di congedi per motivi di studio; al riconoscimento di curricula didattici sostenuti presso Università straniere nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
h) espletare eventuali altri compiti ad essi demandati dal Consiglio di Facoltà.

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Art. 25 - Scuole di Specializzazione

Art. 25 - Scuole di Specializzazione

1. Le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-lauream sono istituiti con decreto del Rettore su proposta delle Facoltà interessate e con delibera del Senato accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di amministrazione. Sono organi delle scuole e dei corsi di perfezionamento il Direttore e il Consiglio.
2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola o del corso di perfezionamento. È eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo modalità e durata fissate dai rispettivi regolamenti.
3. Il Consiglio della scuola o del corso di perfezionamento è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti, eletta con modalità definite nel relativo regolamento. Il Consiglio annualmente approva la programmazione didattica e predispone per la Facoltà una relazione consuntiva sull’attività svolta.

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Capo 7 - Strutture di servizio

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Art. 26 - Principi generali

Art. 26 - Principi generali

1. Con lo scopo di assicurare rapidità ed efficienza nel perseguimento dei fini istituzionali, l'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi - indicati in apposito elenco allegato al presente Statuto - le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo é preposto un direttore, responsabile della gestione.
3. I direttori dei centri di spesa operano conformemente alle direttive generali del Consiglio di amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali (qualora istituiti); essi sono responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed esercitano autonomi poteri di spesa; organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate.
4. L’Università definisce la pianta organica del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, come previsto nell’art. 8, comma 2 lett. b e art. 10 comma 2 lett. g del presente Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e nell’ambito della propria autonomia, entro i soli limiti di compatibilità delle proprie disponibilità finanziarie.
5. L’Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti di lavoro autonomo di diritto privato, secondo le modalità stabilite dalle norme in vigore, con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, per :

a) attivazione di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e diploma e nelle scuole;
b) attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di diploma e nelle scuole;
c) copertura di insegnamenti ufficiali non fondamentali o non caratterizzanti nei corsi di laurea, di diploma e nelle scuole che non sia stato possibile far coprire a professori di ruolo, ricercatori confermati e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l'apporto di competenze esterne all'Università.

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Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente

1. L’accesso alla qualifica di dirigente, nei limiti della pianta organica, avviene mediante concorso per esami indetto con decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. All’atto di bandire il concorso, il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota dei posti da riservare a personale dell’Università. A concorso espletato i posti non assegnati a personale della Università sono attribuiti a concorrenti esterni.
3. Le modalità generali per lo svolgimento dei concorsi per l’accesso alla dirigenza verranno disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

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Art. 28 - Il Direttore amministrativo

Art. 28 - Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed è responsabile dell’efficienza e del buon funzionamento degli stessi ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore amministrativo, oltre ai compiti di cui all'art.26:

a) cura l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
b) formula proposte agli organi di Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
c) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico conformemente agli indirizzi degli organi di Ateneo;
d) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in inerzia degli stessi;
e) esercita, anche in base a specifiche direttive del Consiglio di amministrazione, la vigilanza sui beni dell'Università e sulla legittimità degli atti relativi all’acquisizione e all’impiego delle risorse;
f) assegna alle strutture il personale tecnico-amministrativo in coerenza con la pianta organica e con le direttive generali del Consiglio di amministrazione, valutando le specifiche competenze necessarie;
g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;
h) presenta annualmente una relazione al Rettore sulle attività svolte;
i) esercita le ulteriori funzioni individuate dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche adottando atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito dal Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, a un dirigente dell'Ateneo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; l’incarico è a tempo determinato, non superiore a quattro anni, e può essere confermato.
4. Al Direttore amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'art.6 del Decreto legislativo n.29/93. Al Direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica dei risultati.
5. La revoca dell’incarico è disposta con atto motivato del Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e previa contestazione all’interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell’adempimento dei suoi compiti.

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Art. 29 - Incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 29 - Incarichi di funzioni dirigenziali

1. L’attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in prece-denza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.
2. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consu-lenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

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Art. 30 - Atti dei dirigenti

Art. 30 - Atti dei dirigenti

1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonchè le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.

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Art. 31 - Indennità

Art. 31 - Indennità

1. Al Direttore amministrativo, agli incaricati di funzioni dirigenziali ed ai direttori di centro di spesa appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo sono riconosciute indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'art.24 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche, in quanto applicabili, e nel rispetto delle previsioni normative di carattere contrattuale.
1 bis Al Rettore può essere riconosciuta un’indennità di carica a gravare sul bilancio dell’Università, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dalla gestione delle varie attività dell’ente che possono ingenerare responsabilità professionali patrimoniali (civili o amministrative) e più in generale di responsabilità civile verso terzi. Nel Regolamento Generale di Ateneo vengono stabiliti i limiti e le modalità di dette coperture, nonché le categorie di soggetti cui si riferiscono.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n.1611 l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di respon-sabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tale caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà co-munque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

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Art. 32 - bis - Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 32 - bis - Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo composto da cinque a nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico.
3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dura in carica in corrispondenza con il mandato del Rettore. I relativi membri sono nominati dal Rettore con proprio decreto, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione. I membri del Nucleo designano fra essi il Presidente che è nominato con decreto rettorale.
4. L’Università assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

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Art. 32 - Collegio dei Revisori

Art. 32 - Collegio dei Revisori

1. Presso l’Università, con Decreto del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione, è nominato un Collegio di Revisori di conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente; il Presidente viene scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti anche a riposo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Con lo stesso Decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai Revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi secondo la normativa vigente.
4. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

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Art. 33 - Centri interstrutturali di servizio

Art. 33 - Centri interstrutturali di servizio

1. Per attività di servizio di rilevante impegno finanziario, relative a progetti almeno quin-quennali e che coinvolgano le attività di più strutture, o di interesse generale per la didattica, la ricerca o l’amministrazione, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri interstrutturali di servizio. Le risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attività in questione devono essere contabilizzate a carico delle strutture servite dal Centro.

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