Capo 5 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

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Art. 13 - Natura e funzioni dei Dipartimenti

Art. 13 - Natura e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca dell’Università nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza.
2. E’ prevista l’istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l’assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento. Per quanto attiene alla sola attività assistenziale, i Dipartimenti Universitari Clinici operano come previsto da protocolli d’intesa tra Università e Regione Friuli-Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti.
3. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un’interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell’Ateneo, in particolare con quella assistenziale.
4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria, di gestione ed amministrativa. Pongono in essere atti di rilevanza esterna potendo, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l’Università.
5. Il Dipartimento concorre, in vista delle esigenze manifestate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di corso di laurea o di diploma, all’organizzazione delle attività didattiche mettendo a disposizione le risorse ad esso assegnate.
6. Il Dipartimento organizza, autonomamente o in collaborazione con le Facoltà, i Corsi di dottorato di ricerca e le relative attività formative, richiamandosi alla disciplina del regolamento didattico; concorre in collaborazione con le Facoltà e con altri Dipartimenti all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 341/1990.
7. Il Dipartimento dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento. Dà pareri inoltre sull’istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo.
8. L'elenco dei Dipartimenti costituiti è contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto quale parte non integrante.

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Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

1. Ogni Dipartimento comprende uno o più ambiti di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative attività. Al Dipartimento afferiscono, di norma, i professori ed i ricercatori che esplicano la loro attività nei settori di ricerca del Dipartimento stesso.
2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal regolamento di Ateneo.
3. Di norma, il limite numerico inferiore per la costituzione di un Dipartimento è previsto in sedici professori di ruolo e ricercatori. Può altresì venire approvata dal Senato accademico l’at-tivazione di Dipartimenti che non raggiungano le sedici afferenze, purché il numero di queste non sia inferiore a dodici.
4. I Dipartimenti che per qualsivoglia motivo scendano al di sotto della soglia dei dodici afferenti verranno segnalati all’attenzione del Senato accademico per gli eventuali provvedimenti che l’Organo riterrà utile adottare.
5. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa secondo il regolamento ammi-nistrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale tecnico ed amministrativo.
6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta.

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Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; presiede la Giunta; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.
3. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo che partecipa con funzioni segretariali alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

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Art. 16 - Il Direttore di Dipartimento / elezione

Art. 16 - Il Direttore di Dipartimento / elezione

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive.
2. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia; spetta, in caso di inesistenza o non rieleggibilità di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.
3. Le votazioni sono valide purchè vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.

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Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento, elencate nel precedente art. 13.
2. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il Segretario amministrativo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio .
Salvo diverse disposizioni del regolamento di Dipartimento, le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e della nomina delle rappresentanze, nonchè la loro consistenza numerica, sono determinate nel regolamento di Dipartimento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.
4. Il Consiglio di Dipartimento può avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche di Statuto dell’Università.

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Art. 18 - La Giunta di Dipartimento

Art. 18 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è un organo che coadiuva il Direttore. Il mandato è triennale. La composizione della Giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento.

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Art. 19 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

Art. 19 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

1. E’ istituito il Consiglio delle Strutture Scientifiche (C.S.S.), composto dai Direttori delle strutture stesse. Il C.S.S. formula al Consiglio di amministrazione proposte in merito alla gestione dei bilanci delle strutture rappresentate ed alla destinazione delle risorse.
2. Il Consiglio delle Strutture Scientifiche dà inoltre pareri sui seguenti argomenti:

a) piani di sviluppo pluriennale;
b) bilancio di previsione;
c) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi;
e) attivazione di centri interdipartimentali;

f) modifiche allo Statuto;
g) dà parere sulla costituzione di nuovi Dipartimenti e/o su modifica o riassetto di Dipartimenti già attivati.

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