Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

1. Ogni Dipartimento comprende uno o più ambiti di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative attività. Al Dipartimento afferiscono, di norma, i professori ed i ricercatori che esplicano la loro attività nei settori di ricerca del Dipartimento stesso.
2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal regolamento di Ateneo.
3. Di norma, il limite numerico inferiore per la costituzione di un Dipartimento è previsto in sedici professori di ruolo e ricercatori. Può altresì venire approvata dal Senato accademico l’at-tivazione di Dipartimenti che non raggiungano le sedici afferenze, purché il numero di queste non sia inferiore a dodici.
4. I Dipartimenti che per qualsivoglia motivo scendano al di sotto della soglia dei dodici afferenti verranno segnalati all’attenzione del Senato accademico per gli eventuali provvedimenti che l’Organo riterrà utile adottare.
5. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa secondo il regolamento ammi-nistrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale tecnico ed amministrativo.
6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta.

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