Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; presiede la Giunta; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.
3. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo che partecipa con funzioni segretariali alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

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