Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento, elencate nel precedente art. 13.
2. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il Segretario amministrativo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio .
Salvo diverse disposizioni del regolamento di Dipartimento, le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e della nomina delle rappresentanze, nonchè la loro consistenza numerica, sono determinate nel regolamento di Dipartimento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.
4. Il Consiglio di Dipartimento può avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche di Statuto dell’Università.

admin