Capo 6 - Strutture didattiche / Facoltà

Capo 6 - Strutture didattiche / Facoltà admin

Art. 20 - Le Facoltà

Art. 20 - Le Facoltà

1. Le strutture didattiche sono costituite dalle Facoltà che si articolano in corsi di studio.
2. Le Facoltà hanno la funzione di organizzare e coordinare nei loro diversi aspetti le attività didattiche per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

3. Sono organi delle Facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di Facoltà.
4. Al fine di garantire il buon funzionamento dell’attività didattica, ogni Facoltà individua i Dipartimenti che forniscono il supporto organizzativo all’attività dei singoli corsi di studio.
Le Facoltà si avvalgono altresì di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie messi a disposizione dagli organi di gestione dell’Università.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare l’istituzione di una Giunta e di Commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.
6. L’elenco delle strutture didattiche e delle relative articolazioni è riportato nella tabella B allegata.

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Art. 21 - Il Preside

Art. 21 - Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta, ove costituita, e cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Ha il dovere di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà. Presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà sull’andamento delle attività didattiche.
2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui nel ballottaggio i due candidati rice-vano lo stesso numero di voti, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a pari anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità ana-grafica.
4. Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due trienni consecutivi.
5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, presidente di corso di studio, direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di amministrazione.
6. Il Preside designa tra i professori di prima fascia della Facoltà un Vicario che lo sostituisca in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Preside Vicario è nominato con decreto del Rettore.

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Art. 22 - Il Consiglio di Facoltà

Art. 22 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà nonché dai ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata, nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione.
Il Consiglio di Facoltà delibera la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, comunque non superiore a quella degli studenti.
2. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal regolamento di Ateneo. Fatte salve le limitazioni di natura deliberativa, alle discussioni partecipa l’intero Consiglio.
4. Sono compiti principali del Consiglio di Facoltà:

a) organizzare e coordinare l’attività didattica dei corsi di studio, definire l’elenco dei corsi attivati e provvedere alla loro copertura;
b) programmare e destinare le risorse didattiche in riferimento all’utilizzo e alle chiamate di per-sonale docente e ricercatore, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e i Dipartimenti interessati;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e avanzare le relative richieste di posti di ruolo;
d) approvare la relazione annuale sull’attività didattica presentata dal Preside di Facoltà;
e) approvare la programmazione didattica dei docenti;
f) proporre le linee programmatiche relative allo sviluppo dei servizi generali di Ateneo;
g) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto dell’Università;
h) deliberare in merito ad eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai propri corsi di studio, lì ove normativamente previsto;
i) decidere in merito al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
l) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
m) sostenere le attività autogestite dagli studenti;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Ove non vengano costituiti i Consigli dei corsi di studio, gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi stessi possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo.

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Art. 23 - Comitati per la didattica

Art. 23 - Comitati per la didattica

1. Nell’ambito di ogni Consiglio di Facoltà è istituito un Comitato per la didattica con compiti di osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun percorso formativo, anche nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici.
2. Il Comitato, sulla base anche di parametri oggettivi:

- analizza l’efficacia delle scelte didattiche dei corsi di studio;
- presenta al Consiglio di Facoltà una relazione annuale sulle modalità di svolgimento dell’attività didattica nella sua accezione più ampia;
- formula proposte alla Facoltà per il miglioramento del servizio didattico complessivo.

3. Il Comitato è composto da docenti e studenti in misura paritetica e può avvalersi di esperti esterni secondo modalità definite dalla Facoltà.
4. I Comitati per la didattica devono esprimere parere sui Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso le Facoltà di afferenza con particolare riferimento alla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

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Art. 24 - Consigli dei corsi di studio

Art. 24 - Consigli dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo consiglio con almeno tre professori di ruolo secondo le norme seguenti:

- l’eventuale Consiglio è costituito da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
- la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell’eventuale regolamento di Facoltà.
- il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l’elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;
- il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso di studio, cura i rapporti con la Facoltà e l’esecuzione delle delibere del Consiglio.
2. I Consigli di corso di studio, ove costituiti, hanno i seguenti compiti principali:
a) formulare le linee programmatiche della didattica dei corsi di studio e fare proposte al Consiglio di Facoltà in ordine all’attivazione degli insegnamenti e alla loro copertura;
b) approvare i programmi degli insegnamenti di propria esclusiva e specifica competenza e predisporne il relativo coordinamento;
c) esaminare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento della laurea o del diploma e deliberare in merito;
d) formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine alle modifiche statutarie e ai piani di sviluppo dell’Università, alle richieste e alle chiamate del personale docente e ricercatore e all’utilizzo delle risorse didattiche disponibili;
e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
f) verificare con sistematicità la qualità della didattica, anche in base alle alle indicazioni del Comitato per la didattica, e adottare tutte le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
g) formulare per il Consiglio di Facoltà pareri e proposte in merito: all’autorizzazione di congedi per motivi di studio; al riconoscimento di curricula didattici sostenuti presso Università straniere nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
h) espletare eventuali altri compiti ad essi demandati dal Consiglio di Facoltà.

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Art. 25 - Scuole di Specializzazione

Art. 25 - Scuole di Specializzazione

1. Le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-lauream sono istituiti con decreto del Rettore su proposta delle Facoltà interessate e con delibera del Senato accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di amministrazione. Sono organi delle scuole e dei corsi di perfezionamento il Direttore e il Consiglio.
2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola o del corso di perfezionamento. È eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo modalità e durata fissate dai rispettivi regolamenti.
3. Il Consiglio della scuola o del corso di perfezionamento è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti, eletta con modalità definite nel relativo regolamento. Il Consiglio annualmente approva la programmazione didattica e predispone per la Facoltà una relazione consuntiva sull’attività svolta.

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